{"id":421,"date":"2025-05-14T19:21:11","date_gmt":"2025-05-14T19:21:11","guid":{"rendered":"https:\/\/nexum.al\/it\/?p=421"},"modified":"2025-05-14T19:23:38","modified_gmt":"2025-05-14T19:23:38","slug":"single-vat-registration-dal-1-luglio2028-come-funzionera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nexum.al\/it\/2025\/05\/14\/single-vat-registration-dal-1-luglio2028-come-funzionera\/","title":{"rendered":"Single VAT Registration dal 1\u00b0 luglio2028: come funzioner\u00e0?"},"content":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 luglio 2028, diventer\u00e0 operativa la Single VAT Registration (SVR), ovvero la registrazione<br>IVA unica a livello europeo, prevista dal pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age). L\u2019obiettivo verr\u00e0<br>raggiunto con l\u2019estensione del sistema One-Stop Shop (OSS) a tutte le forniture B2C e con il<br>nuovo regime obbligatorio di reverse charge per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi<br>soggette a IVA in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento o di identificazione del<br>fornitore, in ipotesi in cui il destinatario sia un soggetto passivo del tributo (B2B).<br>Entra in vigore dal 1\u00b0 luglio 2028 una delle altre importanti misure introdotte dal cd.<br>pacchetto VIDA, costituita dalla Single VAT Registration (SVR), ovvero la registrazione<br>IVA unica a livello europeo.<br>Tale sistema ha come obiettivo finale quello di consentire di poter operare per tutte le<br>transazioni da un unico Stato membro, semplificando cos\u00ec gli obblighi IVA per le imprese che<br>operano in pi\u00f9 Stati UE ed eliminando, quindi, la necessit\u00e0 di registrazioni multiple, con<br>effetti in termini di miglioramento del gettito IVA e riduzione degli oneri di compliance fiscale.<br>Leggi anche<\/p><ul class=\"wp-block-list\"><li>Pacchetto ViDA: arriva la rivoluzione dell\u2019IVA nell\u2019era digitale<\/li>\n\n<li>Obbligo di e-fattura per le transazioni intra-UE dal 1\u00b0 luglio 2030<\/li>\n\n<li>Affitti brevi e trasporto persone: dal 2030 le piattaforme digitali sono debitori IVA<\/li>\n\n<li>Dal 2030 e-fattura per tutte le operazioni intraUE e DRR in sostituzione degli INTRASTAT<br>L\u2019obiettivo verr\u00e0 raggiunto con l\u2019ampliamento del sistema One-Stop Shop (OSS), gi\u00e0 dal 1\u00b0<br>gennaio 2027, per includere anche le forniture transfrontaliere di beni specifici, come il gas<br>naturale, l\u2019energia e calore mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento (considerate<br>vendite intracomunitarie a distanza di beni), in modo da poter ridurre ulteriormente il numero<br>delle ipotesi in cui l\u2019operatore sar\u00e0 costretto a identificarsi in uno Stato membro diverso da<br>quello di stabilimento.<br>Il punto di arrivo sar\u00e0 quello di operare per tutte le transazioni da un unico Stato<br>membro.<br>Attualmente, il sistema dell\u2019OSS o Sportello Unico consente alle imprese di gestire l&#8217;IVA per le<br>vendite transfrontaliere all&#8217;interno dell&#8217;UE attraverso un unico Stato membro. Tuttavia, le<br>vendite all&#8217;interno di un singolo Stato membro richiedono ancora registrazioni IVA<br>aggiuntive.<br>La semplificazione in parola consiste, quindi, nell\u2019ampliamento dell\u2019esistente sistema<br>dell\u2019OSS, che ha riscosso notevole successo per l\u2019e-commerce, includendovi ulteriori cessioni di<br>beni e prestazioni di servizi, permettendo cos\u00ec alle imprese di registrarsi ai fini IVA una sola<br>volta e di dichiarare le operazioni poste in essere in pi\u00f9 Stati membri UE.<br>Giova ricordare che l\u2019esigenza di ridurre le registrazioni IVA multiple nei vari Paesi membri<br>non \u00e8 nuova, in quanto con le direttive UE n. 2017\/2455 e n. 2019\/1995 sono state introdotte con<br>decorrenza dal 1\u00b0 luglio 2021 misure ad hoc per consentire la rimodulazione della tassazione ai<br>fini IVA delle attivit\u00e0 di commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e<br>consumatori privati, attraverso l\u2019introduzione dello sportello unico OSS, proprio in virt\u00f9 della<br>significativa crescita del commercio elettronico realizzatasi negli ultimi decenni, legata allo<br>sviluppo del mercato interno alla UE, alla globalizzazione dei mercati e alle evoluzioni<br>tecnologiche.<br>Leggi anche Sportello OSS: come aderire al regime<br>Con la riforma, quindi, sono state abolite le vecchie \u201csoglie nazionali\u201d per la territorialit\u00e0 IVA<br>delle vendite a distanza intra-Ue introducendo, invece, una soglia unica a livello<br>comunitario, pari a 10.000 euro, al di sotto della quale tali vendite, oltre che le prestazioni di<br>servizi c.d. TTE, restano imponibili ai fini dell\u2019IVA nello Stato membro di partenza dei beni (i.e.<br>di stabilimento del prestatore).<br>Leggi anche IVA: vendite a distanza con soglia unica annua a 10.000 euro<br>Analogamente all\u2019OSS \u00e8 stato istituito altres\u00ec il sistema denominato Import One Stop Shop<br>(IOSS), per semplificare l\u2019assolvimento dell\u2019imposta sulle vendite a distanza di beni, di valore<br>non superiore a 150 euro, importati da territori o Paesi terzi, passando dall\u2019abolizione<br>dell\u2019esenzione IVA prevista dalla direttiva n. 2009\/132\/CE sull\u2019importazione di beni di valore<br>modesto fino a 22 euro, la quale comportava una perdita di entrate per gli Stati membri, nonch\u00e9<br>una situazione di disparit\u00e0 tra imprese UE ed extra-UE, nonch\u00e9 l\u2019esercizio di pratiche abusive.<br>Leggi anche IOSS e sdoganamento semplificato: riscossione alternativa dell\u2019IVA sui beni fino a<br>150 euro<br>L\u2019OSS in pratica<br>L\u2019 OSS ovvero Sportello Unico, \u00e8 un regime opzionale IVA che consente a un soggetto<br>passivo di dichiarare e pagare l\u2019IVA in un unico Stato membro dove \u00e8 identificato ai fini IVA,<br>a fronte di operazioni dallo stesso effettuate a favore di privati consumatori comunitari,<br>siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (B2C), posti nei diversi Stati membri.<br>Lo Stato membro di identificazione provveder\u00e0 poi alla ripartizione dell\u2019imposta dichiarata<br>per i vari Stati UE di consumo dei beni e servizi, in base agli importi delle transazioni effettuate<br>nel periodo di riferimento.<br>Nella pratica, si tratta di una misura di estrema semplificazione poich\u00e9 i soggetti passivi IVA<br>utilizzando tale regime, previa registrazione elettronica, non hanno la necessit\u00e0 di<br>identificarsi in tutti gli Stati UE per l\u2019assolvimento degli ordinari obblighi di dichiarazione e<br>di versamento dell\u2019imposta dovuta a fronte delle cessioni di beni e\/o prestazioni di servizi ivi<br>effettuate. Infatti, con un\u2019unica dichiarazione elettronica (tramite portale web e in un\u2019unica<br>lingua) versano l\u2019IVA nel solo Stato membro di registrazione\/identificazione per l\u2019imposta<br>dovuta sulle predette forniture transfrontaliere di beni e\/o servizi.<br>Tale modalit\u00e0 di assolvimento dell\u2019IVA consente di semplificare notevolmente la gestione<br>amministrativa e contabile degli operatori economici invogliandoli ad espandere la propria<br>attivit\u00e0 a livello europeo.<br>Tuttavia, i regimi OSS non consentono ancora alle aziende di recuperare l&#8217;IVA sugli acquisti, per<br>la quale \u00e8 necessario seguire il regime di rimborso IVA.<br>Nuovo Registro Unico IVA operativo dal 1\u00b0 luglio 2028<br>Dal 1\u00b0 luglio 2028, diventer\u00e0 operativa l\u2019estensione dell&#8217;OSS a tutte le forniture B2C e il nuovo<br>regime obbligatorio di reverse charge per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette<br>a IVA in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento o di identificazione del fornitore,<br>in ipotesi in cui il destinatario sia un soggetto passivo del tributo (B2B).<br>Nuovo regime obbligatorio di reverse charge per cessioni di beni e prestazioni di<br>servizio soggette a IVA in uno Stato membro diverso (B2B)<br>La novit\u00e0 consiste nell\u2019introduzione di un nuovo regime obbligatorio di reverse charge per le<br>cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette a IVA in uno Stato membro diverso da quello<br>di stabilimento o di identificazione del fornitore quando il destinatario<br>(cessionario\/committente) \u00e8 un soggetto passivo (B2B). Ci\u00f2 comporter\u00e0 che il soggetto passivo<br>IVA che riceve i beni e\/o i servizi dal fornitore non stabilito nello Stato membro di fornitura<br>deve assolvere l&#8217;IVA nel suo Stato membro di destinazione.<br>Agli effetti pratici, un fornitore non stabilito in uno Stato membro potr\u00e0 evitare di registrarsi<br>qualora effettui vendite a un operatore identificato ai fini IVA, beneficiando cos\u00ec del<br>meccanismo del reverse charge, in quanto sar\u00e0 il destinatario della cessione a dover<br>assolvere l\u2019imposta relativa all\u2019operazione.<br>Questa misura punta a sortire molteplici effetti positivi, quali snellire le procedure<br>amministrative, ridurre i costi di conformit\u00e0 per le imprese e consentire il contrasto all\u2019evasione<br>IVA nelle operazioni intraunionali, migliorando cos\u00ec l&#8217;efficienza nella riscossione dell\u2019imposta.<br>Giova ricordare ancora che, come regola generale, si identifica come debitore dell\u2019imposta il<br>cedente\/prestatore, cio\u00e8 il soggetto economico su cui grava l\u2019onere di liquidare e versare<br>l\u2019imposta, attraverso l\u2019obbligo di registrarsi ai fini di tale imposta nello Stato membro diverso da<br>quello di stabilimento.<br>Attualmente, l&#8217;applicazione dell&#8217;inversione contabile \u00e8 una facolt\u00e0 concessa agli Stati membri.<br>La semplificazione dell\u2019inversione contabile non si applica quando la cessione riguarda beni<br>soggetti al regime speciale del margine, opere d&#8217;arte, oggetti da collezione e oggetti<br>d&#8217;antiquariato.<br>Trasferimento dei beni propri in un altro Stato UE<br>L\u2019attuale regime stabilisce che nel caso di trasferimenti di beni in altro Stato membro \u201ca se<br>stessi\u201d, per la successiva rivendita nel Paese di destinazione, l\u2019impresa trasferente \u00e8 soggetta<br>all\u2019obbligo di identificarsi ai fini IVA nello Stato in cui i beni sono destinati, attivando la<br>specifica procedura prevista dal singolo Stato membro.<br>Da un punto di vista operativo, il trasferimento \u201ca se stessi\u201d ad oggi \u00e8 assimilato a una<br>cessione intracomunitaria di beni e l\u2019impresa che li trasferisce effettua un acquisto<br>intracomunitario nel Paese di arrivo della merce e, quindi, deve liquidare l\u2019imposta con il<br>meccanismo del reverse charge nello Stato di destinazione in cui a tal fine si \u00e8 previamente<br>identificata.<br>Con l\u2019entrata in vigore delle modifiche IVA in parola, l\u2019impresa potr\u00e0 accedere al regime<br>speciale OSS in base al quale la stessa trasferisce i propri beni in altro Stato membro, ma non<br>dovr\u00e0 pi\u00f9 sottoporsi alla doppia registrazione IVA mediante identificazione anche nello Stato di<br>destinazione dei beni. Avr\u00e0, invece, l\u2019obbligo di presentare mensilmente allo Stato di<br>identificazione una dichiarazione IVA in cui deve riportare, al netto dell\u2019IVA, l\u2019ammontare dei<br>beni trasferiti distinti per Stati membri di destinazione dei beni.<br>L\u2019entrata in funzione delle modifiche al regime speciale di cui sopra, faranno venir meno le<br>disposizioni previste per i contratti di call-off stock per il trasferimento di beni propri in altro<br>Stato UE a partire dal 1\u00b0 luglio 2028, per le operazioni attuate da tale data, mentre per le<br>operazioni pregresse le regole verranno sopresse con effetto dal 1\u00b0 luglio 2029.<br>Le disposizioni relative al call-off stock si applicano quando le merci sono trasportate da uno<br>Stato membro a un altro, ma la propriet\u00e0 dei beni non viene trasferita fino a una data<br>successiva, ovvero al momento del prelevamento dei beni da parte del destinatario soggetto<br>passivo e potenziale-cliente specificamente identificato.<\/li><\/ul><p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 luglio 2028, diventer\u00e0 operativa la Single VAT Registration (SVR), ovvero la registrazioneIVA unica a livello europeo, prevista dal pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age). 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