Dal 1° luglio 2028, diventerà operativa la Single VAT Registration (SVR), ovvero la registrazione
IVA unica a livello europeo, prevista dal pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age). L’obiettivo verrà
raggiunto con l’estensione del sistema One-Stop Shop (OSS) a tutte le forniture B2C e con il
nuovo regime obbligatorio di reverse charge per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
soggette a IVA in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento o di identificazione del
fornitore, in ipotesi in cui il destinatario sia un soggetto passivo del tributo (B2B).
Entra in vigore dal 1° luglio 2028 una delle altre importanti misure introdotte dal cd.
pacchetto VIDA, costituita dalla Single VAT Registration (SVR), ovvero la registrazione
IVA unica a livello europeo.
Tale sistema ha come obiettivo finale quello di consentire di poter operare per tutte le
transazioni da un unico Stato membro, semplificando così gli obblighi IVA per le imprese che
operano in più Stati UE ed eliminando, quindi, la necessità di registrazioni multiple, con
effetti in termini di miglioramento del gettito IVA e riduzione degli oneri di compliance fiscale.
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L’obiettivo verrà raggiunto con l’ampliamento del sistema One-Stop Shop (OSS), già dal 1°
gennaio 2027, per includere anche le forniture transfrontaliere di beni specifici, come il gas
naturale, l’energia e calore mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento (considerate
vendite intracomunitarie a distanza di beni), in modo da poter ridurre ulteriormente il numero
delle ipotesi in cui l’operatore sarà costretto a identificarsi in uno Stato membro diverso da
quello di stabilimento.
Il punto di arrivo sarà quello di operare per tutte le transazioni da un unico Stato
membro.
Attualmente, il sistema dell’OSS o Sportello Unico consente alle imprese di gestire l’IVA per le
vendite transfrontaliere all’interno dell’UE attraverso un unico Stato membro. Tuttavia, le
vendite all’interno di un singolo Stato membro richiedono ancora registrazioni IVA
aggiuntive.
La semplificazione in parola consiste, quindi, nell’ampliamento dell’esistente sistema
dell’OSS, che ha riscosso notevole successo per l’e-commerce, includendovi ulteriori cessioni di
beni e prestazioni di servizi, permettendo così alle imprese di registrarsi ai fini IVA una sola
volta e di dichiarare le operazioni poste in essere in più Stati membri UE.
Giova ricordare che l’esigenza di ridurre le registrazioni IVA multiple nei vari Paesi membri
non è nuova, in quanto con le direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 sono state introdotte con
decorrenza dal 1° luglio 2021 misure ad hoc per consentire la rimodulazione della tassazione ai
fini IVA delle attività di commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e
consumatori privati, attraverso l’introduzione dello sportello unico OSS, proprio in virtù della
significativa crescita del commercio elettronico realizzatasi negli ultimi decenni, legata allo
sviluppo del mercato interno alla UE, alla globalizzazione dei mercati e alle evoluzioni
tecnologiche.
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Con la riforma, quindi, sono state abolite le vecchie “soglie nazionali” per la territorialità IVA
delle vendite a distanza intra-Ue introducendo, invece, una soglia unica a livello
comunitario, pari a 10.000 euro, al di sotto della quale tali vendite, oltre che le prestazioni di
servizi c.d. TTE, restano imponibili ai fini dell’IVA nello Stato membro di partenza dei beni (i.e.
di stabilimento del prestatore).
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Analogamente all’OSS è stato istituito altresì il sistema denominato Import One Stop Shop
(IOSS), per semplificare l’assolvimento dell’imposta sulle vendite a distanza di beni, di valore
non superiore a 150 euro, importati da territori o Paesi terzi, passando dall’abolizione
dell’esenzione IVA prevista dalla direttiva n. 2009/132/CE sull’importazione di beni di valore
modesto fino a 22 euro, la quale comportava una perdita di entrate per gli Stati membri, nonché
una situazione di disparità tra imprese UE ed extra-UE, nonché l’esercizio di pratiche abusive.
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150 euro
L’OSS in pratica
L’ OSS ovvero Sportello Unico, è un regime opzionale IVA che consente a un soggetto
passivo di dichiarare e pagare l’IVA in un unico Stato membro dove è identificato ai fini IVA,
a fronte di operazioni dallo stesso effettuate a favore di privati consumatori comunitari,
siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (B2C), posti nei diversi Stati membri.
Lo Stato membro di identificazione provvederà poi alla ripartizione dell’imposta dichiarata
per i vari Stati UE di consumo dei beni e servizi, in base agli importi delle transazioni effettuate
nel periodo di riferimento.
Nella pratica, si tratta di una misura di estrema semplificazione poiché i soggetti passivi IVA
utilizzando tale regime, previa registrazione elettronica, non hanno la necessità di
identificarsi in tutti gli Stati UE per l’assolvimento degli ordinari obblighi di dichiarazione e
di versamento dell’imposta dovuta a fronte delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ivi
effettuate. Infatti, con un’unica dichiarazione elettronica (tramite portale web e in un’unica
lingua) versano l’IVA nel solo Stato membro di registrazione/identificazione per l’imposta
dovuta sulle predette forniture transfrontaliere di beni e/o servizi.
Tale modalità di assolvimento dell’IVA consente di semplificare notevolmente la gestione
amministrativa e contabile degli operatori economici invogliandoli ad espandere la propria
attività a livello europeo.
Tuttavia, i regimi OSS non consentono ancora alle aziende di recuperare l’IVA sugli acquisti, per
la quale è necessario seguire il regime di rimborso IVA.
Nuovo Registro Unico IVA operativo dal 1° luglio 2028
Dal 1° luglio 2028, diventerà operativa l’estensione dell’OSS a tutte le forniture B2C e il nuovo
regime obbligatorio di reverse charge per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette
a IVA in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento o di identificazione del fornitore,
in ipotesi in cui il destinatario sia un soggetto passivo del tributo (B2B).
Nuovo regime obbligatorio di reverse charge per cessioni di beni e prestazioni di
servizio soggette a IVA in uno Stato membro diverso (B2B)
La novità consiste nell’introduzione di un nuovo regime obbligatorio di reverse charge per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette a IVA in uno Stato membro diverso da quello
di stabilimento o di identificazione del fornitore quando il destinatario
(cessionario/committente) è un soggetto passivo (B2B). Ciò comporterà che il soggetto passivo
IVA che riceve i beni e/o i servizi dal fornitore non stabilito nello Stato membro di fornitura
deve assolvere l’IVA nel suo Stato membro di destinazione.
Agli effetti pratici, un fornitore non stabilito in uno Stato membro potrà evitare di registrarsi
qualora effettui vendite a un operatore identificato ai fini IVA, beneficiando così del
meccanismo del reverse charge, in quanto sarà il destinatario della cessione a dover
assolvere l’imposta relativa all’operazione.
Questa misura punta a sortire molteplici effetti positivi, quali snellire le procedure
amministrative, ridurre i costi di conformità per le imprese e consentire il contrasto all’evasione
IVA nelle operazioni intraunionali, migliorando così l’efficienza nella riscossione dell’imposta.
Giova ricordare ancora che, come regola generale, si identifica come debitore dell’imposta il
cedente/prestatore, cioè il soggetto economico su cui grava l’onere di liquidare e versare
l’imposta, attraverso l’obbligo di registrarsi ai fini di tale imposta nello Stato membro diverso da
quello di stabilimento.
Attualmente, l’applicazione dell’inversione contabile è una facoltà concessa agli Stati membri.
La semplificazione dell’inversione contabile non si applica quando la cessione riguarda beni
soggetti al regime speciale del margine, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti
d’antiquariato.
Trasferimento dei beni propri in un altro Stato UE
L’attuale regime stabilisce che nel caso di trasferimenti di beni in altro Stato membro “a se
stessi”, per la successiva rivendita nel Paese di destinazione, l’impresa trasferente è soggetta
all’obbligo di identificarsi ai fini IVA nello Stato in cui i beni sono destinati, attivando la
specifica procedura prevista dal singolo Stato membro.
Da un punto di vista operativo, il trasferimento “a se stessi” ad oggi è assimilato a una
cessione intracomunitaria di beni e l’impresa che li trasferisce effettua un acquisto
intracomunitario nel Paese di arrivo della merce e, quindi, deve liquidare l’imposta con il
meccanismo del reverse charge nello Stato di destinazione in cui a tal fine si è previamente
identificata.
Con l’entrata in vigore delle modifiche IVA in parola, l’impresa potrà accedere al regime
speciale OSS in base al quale la stessa trasferisce i propri beni in altro Stato membro, ma non
dovrà più sottoporsi alla doppia registrazione IVA mediante identificazione anche nello Stato di
destinazione dei beni. Avrà, invece, l’obbligo di presentare mensilmente allo Stato di
identificazione una dichiarazione IVA in cui deve riportare, al netto dell’IVA, l’ammontare dei
beni trasferiti distinti per Stati membri di destinazione dei beni.
L’entrata in funzione delle modifiche al regime speciale di cui sopra, faranno venir meno le
disposizioni previste per i contratti di call-off stock per il trasferimento di beni propri in altro
Stato UE a partire dal 1° luglio 2028, per le operazioni attuate da tale data, mentre per le
operazioni pregresse le regole verranno sopresse con effetto dal 1° luglio 2029.
Le disposizioni relative al call-off stock si applicano quando le merci sono trasportate da uno
Stato membro a un altro, ma la proprietà dei beni non viene trasferita fino a una data
successiva, ovvero al momento del prelevamento dei beni da parte del destinatario soggetto
passivo e potenziale-cliente specificamente identificato.